Art. 4.
(Competenze del comitato).

      1. Il comitato, previo parere vincolante della giunta regionale, predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un piano in base al quale le zone del territorio regionale che necessitano di sistemazione idrogeologica e di mantenimento sono suddivise in porzioni da assegnare ai tutori ambientali di cui all'articolo 2.
      2. Nell'assegnazione delle porzioni di territorio di cui al comma 1 deve essere data la precedenza agli agricoltori professionali residenti nel comune comprendente la maggiore parte della porzione stessa o, in mancanza, agli agricoltori residenti nei comuni confinanti o, in via sussidiaria, ad altre figure professionalmente idonee residenti nella provincia territorialmente competente.
      3. Il contributo assegnato ai tutori ambientali ai sensi dell'articolo 5 deve essere commisurato alla tipologia del territorio e ai lavori da svolgere nonché alla durata della permanenza sul territorio, che non deve essere inferiore a tre anni.
      4. Il comitato inoltre:

          a) provvede, tramite appositi bandi, all'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di tutore ambientale ai sensi dell'articolo 2;

          b) assegna, entro il 31 dicembre di ogni anno, le porzioni di territorio ai tutori ambientali risultati idonei, specificando gli interventi da realizzare;

          c) individua i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che non hanno nel loro territorio un punto vendita di generi di prima necessità;

          d) provvede, tramite appositi bandi, all'individuazione di soggetti disponibili ad aprire un punto vendita di generi di prima necessità, riconoscendo loro un'indennità mensile che tenga conto del numero di abitanti e della ubicazione del comune;

          e) individua i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che non

 

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hanno nel loro territorio una scuola dell'infanzia e attribuisce loro un contributo pari all'80 per cento del costo relativo alla realizzazione e al mantenimento della stessa. Qualora non sia valutata economicamente conveniente la realizzazione di una scuola dell'infanzia a causa del numero troppo esiguo di bambine e bambini, il comitato valuta soluzioni alternative;

          f) individua i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non hanno collegamenti con i centri maggiori e concorda con le province interessate un piano dei trasporti finalizzato alla loro realizzazione, attribuendo alle stesse un contributo pari all'80 per cento del costo delle nuove linee;

          g) sovrintende, anche tramite propri consulenti, al controllo della corretta esecuzione dei lavori, al rispetto delle norme contrattuali e all'effettiva utilizzazione dei fondi attribuiti ai sensi del presente articolo.

      5. Il comitato predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione alla giunta regionale in merito agli interventi svolti nelle aree assegnati ai tutori ambientali di cui all'articolo 2.